RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) Normativa di riferimento. D.Lgs.151/05 e smi
Introduzione
Sulla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2005, è stato pubblicato il D. Lgs. 151/05, recante “attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”.
Il provvedimento, entrato in vigore dal 13 agosto 2005, è composto da 20 articoli e 5 allegati, concerne un campo di applicazione molto ampio e riguarda la gestione dei rifiuti derivante da:
- grandi elettrodomestici
- piccoli elettrodomestici
- apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
- apparecchiature di consumo
- apparecchiature di illuminazione
- strumenti elettrici ed elettronici (a eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
- giocattoli e apparecchiature per lo sport e il tempo libero
- dispositivi medicali (a eccezione di tutti i prodotti impiantati e infetti)
- distributori automatici.
(Allegato I A)
Il D.Lgs. 152/06 e smi, all’art. 227, in riferimento ai RAEE, rimanda alla specifica normativa di settore, conferendo quindi validità al decreto in oggetto.
Il Decreto RAEE ciò nonostante è diventato attuativo solo nel novembre 2007, in seguito alla emanazione di alcuni decreti, che hanno reso possibile l’avvio del sistema nel gennaio 2008. la causa di questo ritardo è da
ricercarsi nella difficoltà di attuazione della gestione e nella mancanza dei necessari decreti attuativi, ma questo sarà maggiormente comprensibile attraverso al lettura di queste pagine.
Modifiche
Il D.L. n. 208/2008 “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente” ha apportato alcune modifiche al D. Lgs. 151/05, in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) e rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). In particolare l’art. 7 del D.L. ha posticipato al 31 dicembre 2009 il termine per l’avvio del sistema di gestione RAEE “nuovi”, per cui, sino a tale data, continueranno ad
applicarsi le sole disposizioni di cui all’art. 10 per i RAEE “storici “ domestici e all’art. 12, c. 2, per i RAEE “storici” professionali, modificando l’art. 20, c. 4, del D. Lgs. 151/05. Altra modifica importante riguarda la definizione
Bdi produttore di cui all’art. 3, c. 1, lett. m) p.to 4.
Apparecchiature soggette a normativa
Sono soggette alla normativa RAEE tutte le AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici comprese nell’allegato 1A del D.Lgs.
151, destinate ai consumatori finali o ad uso professionale, progettate per essere usate con una tensione inferiore a 1.000 volt per la corrente alternata e a 1.500 Volt per la corrente continua e per le quali la corrente rappresenta
la fonte primaria di energia che consente all’apparecchiatura di svolgere le sue funzioni fondamentali.
Sono considerati RAEE anche tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui si decide di eliminarlo.
Il Decreto 151 si applica a una serie di strumenti e apparecchiature indicati nell’ allegato 1B del decreto quali grandi elettrodomestici, piccoli elettrodomestici, apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni,
apparecchiature di consumo, apparecchiature di illuminazione, utensili elettrici ed elettronici, dispositivi medici, giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport, strumenti di monitoraggio e controllo, distributori automatici etc.
Al termine del loro ciclo di vita, quando il consumatore o l’utilizzatore finale (nel caso dei RAEE Professionali) decide di disfarsi dei prodotti a suo tempo acquistati, questi si trasformano in rifiuti, che devono essere raccolti e
trattati secondo le norme stabilite dal suddetto Decreto.
Sintesi del Decreto Legislativo n.151 del 25 luglio 2005 e smi
Finalità primarie
Il presente decreto stabilisce misure e procedure finalizzate a:
prevenire la produzione di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche; promuovere il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero dei RAEE; migliorare, sotto il profilo ambientale, l’intervento dei soggetti che partecipano al ciclo
di vita di dette apparecchiature; ridurre l’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Contenuti
Rispetto alla gestione dei rifiuti, effettuata finora in base alla D.Lgs Ronchi 22/97, questo decreto sancisce la raccolta differenziata di tutti i RAEE, istituendo specifici obiettivi programmatici e organi di raccolta e controllo dei quantitativi recuperati.
Definizioni
Nell’ambito delle definizioni si ritiene utile richiamare l’attenzione sulla distinzione tra rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), inclusi i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante
del prodotto nel momento in cui viene assunta la decisione di disfarsene e le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate, quelle apparecchiature che il detentore consegna al distributore al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura equivalente, al fine di valutare, prima di disfarsene, un possibile reimpiego.
I RAEE vengono inoltre distinti in base alla loro provenienza in RAEE originati dai nuclei domestici e RAEE professionali. Infine, i RAEE storici sono quelli derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005 (data dell’entrata in vigore del presente decreto).
Ai fini dell’individuazione degli obblighi e degli adempimenti, posti in capo ai diversi soggetti coinvolti nella gestione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, particolare rilievo assumono le seguenti definizioni:
Produttore
L'art. 7 del D.L. 208/08 ha, come già detto modificato l'art. 3, c.1, lett.m) p.to4, del D.Lgs. 151/05 , che definisce il “produttore” delle AEE. La modifica va a sostituire alcune parole del preesistente articolo chiarendo che, per le
apparecchiature destinate al mercato estero, il produttore non è tenuto agli adempimenti del D.Lgs. 151/05, ad eccezione di quelli riguardanti la progettazione di prodotti (art.4), gli obblighi di informazione (art.13) e l'iscrizione al
registro nazionale produttori (art.14). E' definito produttore:
- chiunque fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il proprio marchio;
- chiunque rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori (il rivenditore non è considerato produttore se l’apparecchiatura reca già il marchio del produttore di cui al punto precedente);
- chiunque importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell’ambito di un’attività professionale e ne opera la commercializzazione anche mediante vendita a distanza;
- per le sole apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all’esportazione; il produttore è tale ai fini degli artt. 4, 13 e 14....
Distributore
- il soggetto iscritto nel registro delle imprese di cui alla legge 580/93 che, nell’ambito di un’attività commerciale, fornisce un’apparecchiatura elettrica o elettronica a un utilizzatore e adempie agli obblighi di cui all’art. 6, comma 1 lett. B) del D. Lgs. 151/05.
Centri di raccolta RAEE
- Spazi, locali e strutture per la raccolta separata e il deposito temporaneo di RAEE, predisposti dalla PA (Pubblica Amministrazione) o, su base volontaria, da privati.
Si ricordano inoltre le seguenti definizioni
apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE)
-le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, appartenenti alle categorie di cui all'allegato I A e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua;
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
-le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono considerate rifiuti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni”
Produttore di RAEE: definizione e responsabilità
Nel novembre 2007, con l’entrata in vigore ufficiale, anche in Italia, del sistema di gestione dei rifiuti, da apparecchiature elettriche ed elettroniche, disciplinato dal Decreto Legislativo 151/05, la cui responsabilità è affidata direttamente ai Produttori, come previsto dalla Direttiva Europea (2002/96/CE), viene introdotto il principio della responsabilità del produttore delle AEE , per la gestione della fase di “fine vita” dei propri prodotti immessi sul mercato italiano.
In particolare i produttori devono farsi carico del finanziamento e dell’organizzazione del sistema di gestione dei RAEE in modo differente a seconda se essi siano “domestici” oppure “professionali”.
Questo comporta che il finanziamento delle operazioni di ritiro dai Centri di raccolta comunali e di trasporto, nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile di RAEE, sia a carico dei Produttori.
I produttori possono adempire ai propri obblighi attraverso sistemi individuali, collettivi o misti. Per quanto riguarda i RAEE storici provenienti dai nuclei domestici, e, per i RAEE nuovi domestici, sino allo scadere del periodo transitorio, (individuato al 31 dicembre 2009, ex art. 20 c. 4 dal D. Lgs. 151/05, così come modificato dal D.L 208/08), i Produttori hanno una responsabilità collettiva, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, quindi devono necessariamente aderire ad un sistema collettivo (es. ReMedia).
RAEE Domestici e RAEE Professionali Classificazione e Gestione
I RAEE vengono divisi in due grandi categorie, a seconda che i prodotti che li originano siano utilizzati in ambito domestico o professionale, stabilendo diversi percorsi di recupero e smaltimento per ciascuno di essi. Entrambe le categorie vengono poi distinte fra RAEE “storici” o “nuovi” (derivanti da apparecchiature immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005). In sintesi:
RAEE Domestici ossia utilizzati nelle case o assimilabili per tipologia e quantità, anche se provenienti da altri ambiti;
RAEE Professionali ossia provenienti dalle aziende o enti pubblici (attività economiche o amministrative).
RAEE provenienti da nuclei domestici
-“i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale o di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici”.
Per quanto riguarda i RAEE domestici, l’art 11 del D. Lgs.151/05 e smi prevede in particolare in sintesi:
•finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri di raccolta, delle operazioni di trattamento, di recupero, e di smaltimento ambientalmente compatibile a carico del produttore delle AEE immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005;
•adesione del produttore ad un sistema collettivo o misto adeguato;
•costituzione di una adeguata garanzia finanziaria nel momento in cui una AEE è immessa sul mercato, secondo quanto previsto nella L. 348/82, o secondo modalità equivalenti;
•per le AEE immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 il produttore non può indicare separatamente all’acquirente, al momento della vendita, i costi relativi di raccolta, trattamento e di smaltimento, cioè l’ecocontributo RAEE non può essere applicato separatamente bensì deve essere inglobato nel prezzo del prodotto.
Per la gestione dei RAEE nuovi domestici l’art. 20, c.4, D.Lgs.151/05 e smi, prevede che:
•si applichi l’art.10, c.2, sui RAEE storici domestici indipendentemente dalla data di immissione sul mercato delle apparecchiature, sino alla “definizione di un sistema europeo di identificazione dei produttori” e “comunque entro
e non oltre il 31 dicembre 2009”. Quindi il finanziamento della gestione avverrà con le medesime modalità per tutti i RAEE domestici, sia nuovi che storici, attraverso un sistema collettivo, in cui i produttori finanziano la gestione dei RAEE in proporzione alla loro quota di mercato, fino all’individuazione di un sistema europeo di identificazione dei produttori, secondo quanto indicato nella direttiva 2002/96/CE. Essa è la condizione imprescindibile per l’avvio del sistema di gestione dei RAEE nuovi, che presuppone la costituzione di adeguate garanzie finanziarie sulle AEE immesse dal produttore sul mercato e dunque l’istituzione di un adeguato sistema
di tracciabilità (il D. Lgs. 151/06 fissava tale termime al 13 agosto 2007).
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RAEE professionali
-“i RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche, non assimilabili ai RAEE domestici”.
Per quanto riguarda i RAEE professionali, l’art. 6, c.3, del D.Lgs. 151/05 e smi prevede in particolare in sintesi:
•organizzazione e gestione, da parte del produttore o di terzi che agiscono in sua vece, su base individuale, collettiva o mista, di adeguati sistemi di raccolta separata, sostenendone i relativi costi.
•Il produttore può avvalersi di strutture di raccolta differenziata comunali, previa convenzione con l’amministrazione interessata (di cui art. 188, c.2, lett. b, D.Lgs.152/06 e smi)
Per quanto riguarda le modalità di finanziamento dei RAEE professionali, l’art. 12 del D.Lgs. 151/05 e smi precisa che:
•Per i RAEE professionali nuovi le modalità di finanziamento per la gestione a fine vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005, saranno a carico del produttore, che potrà scegliere di ottemperare a tale obbligo individualmente o attraverso un sistema collettivo o misto adeguato.
•Per i RAEE professionali storici il finanziamento per la gestione a fine vita (raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento) è a carico del produttore, nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente a quella dismessa dal detentore, diversamente, sarà quest’ultimo a sostenerne i costi di gestione.
Per la gestione dei RAEE nuovii professionali l’art. 20, c.4, D.Lgs.151/05 e smi, prevede che:
•si applichi l’art.12, c.2, sui RAEE storici professionali, indipendentemente dalla data di immissione sul mercato delle apparecchiature, sino alla “definizione di un sistema europeo di identificazione dei produttori” e “comunque
entro e non oltre il 31 dicembre 2009”, attraverso un sistema collettivo, così come su detto per i RAEE domestici.
Per quanto riguarda l’obbligo di informazione ai consumatori l’art. 13 del d. Lgs. 151/05 e smi stabilisce che il produttore di AEE deve fornire, all’interno delle istruzioni per l’uso dei AEE, tutta una serie di informazioni relative alla corretta gestione dei RAEE da parte del consumatore. Non sempre tali informazioni sono presenti e in questo caso, esse devono essere date dal rivenditore, presso il punto vendita, mediante opportune pubblicazioni o l’esposizione di materiale informativo che ricordi al consumatore ad es. come devono essere smaltiti i RAEE (non come un rifiuto urbano ma bensì attraverso una raccolta separata), l’esistenza dei sistemi di raccolta RAEE nonché la possibilità di riconsegnare al distributore al momento dell’acquisto di un’apparecchiatura nuova (quando entrerà in vigore l’obbligo di ripresa gratuita), gli effetti potenziali sull’ambiente etc.
Disposizioni per gli impianti di recupero dei RAEE
I titolari degli impianti di stoccaggio, trattamento e recupero dei RAEE autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del D. lgs. 22/97, in esercizio alla data dell’entrata in vigore del decreto, dovranno presentare, se necessario, domanda di adeguamento alle prescrizioni definite negli allegati 2 e 3 che individuano i requisiti tecnici e le modalità di trattamento dei RAEE, entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso e adegueranno gli impianti entro dodici mesi dalla presentazione della domanda. Nelle more dell’adeguamento potranno proseguire l’attività.
Al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni previste dal decreto, la Provincia competente per territorio procederà, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, all’ispezione degli impianti in esercizio alla stessa data che effettuano l’attività di trattamento e di recupero dei RAEE ai sensi degli artt. 31 e 33 del D. lgs. 22/97. La Provincia, se necessario, stabilirà le modalità e i tempi per conformarsi a dette prescrizioni, che in ogni caso non potranno essere superiori a dodici mesi, consentendo, in attesa dell’adeguamento, la prosecuzione dell’attività.
I titolari degli impianti dovranno inoltre riportare in un’apposita sezione del registro di carico e scarico, informazioni più dettagliate relative alla gestione dei RAEE. Le suddette informazioni saranno utili per la compilazione di una
specifica sezione del Mud.
Infine i RAEE potranno essere avviati a trattamento anche al di fuori del territorio nazionale, purché la loro spedizione sia conforme alle disposizioni del Regolamento comunitario 259/93 e inoltre che le operazioni di recupero, reimpiego o riciclaggio, effettuate fuori dalla Comunità europea, siano conformi a quelle stabilitedal decreto 151/05.
La raccolta separata dei RAEE
Dall’inizio del 2008 i Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche che fanno parte di Sistemi Collettivi quali il Consorzio ReMedia assicurano, la gestione dei RAEE così come previsto dal Decreto Legislativo 151/05.
La raccolta separata dei RAEE Domestici avviene a cura dei Comuni suddividendo i prodotti a fine vita secondo 5 Raggruppamenti ben distinti:
R1 - Freddo e Clima
R2 - Altri Grandi Bianchi
R3 - TV e Monitor
R4 – Varie - Elettronica di Consumo, Informatica, Piccoli Elettrodomestici, Giocattoli, Apparecchi di Illuminazione
R5 - Sorgenti Luminose
I RAEE così raggruppati vengono ritirati dai Sistemi Collettivi presso i Centri di Raccolta dei Comuni e, tramite mezzi di trasporto muniti delle necessarie autorizzazioni, trasportati presso impianti trattamento selezionati.
Gli obiettivi di raccolta e recupero dei RAEE
Il Decreto Legislativo 151/05 fissa come obiettivo il raggiungimento di un tasso di raccolta separata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 kg in media per abitante all’anno con riferimento all’intero
comparto RAEE.
I Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono, inoltre, garantire il raggiungimento di determinate percentuali di recupero di materiali ricavabili dai RAEE.
La Normativa individua, infatti, precisi obiettivi di recupero dei RAEE che variano a seconda della tipologia merceologica.
Nel caso, ad esempio, delle Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni il Decreto 151/2005 stabilisce come obiettivo di recupero almeno al 75% in peso medio per apparecchio e una percentuale di riciclo pari al 65% del peso medio dell’apparecchio.
Organismi di controllo e indirizzo
Il sistema prefigurato dalla Legge si completa con una serie di Organismi di indirizzo e controllo quali:
• Registro Nazionale dei Produttori dei soggetti obbligati al trattamento dei RAEE, (ex art. 14 D.Lgs. 151/05) e al quale deve iscriversi ogni azienda che voglia immettere sul mercato Nazionale AEE;
• Comitato di Vigilanza e Controllo, che gestisce il Registro nazionale e monitora l’applicazione della normativa;
• Comitato di Indirizzo di supporto al Comitato di Vigilanza;
• Centro di Coordinamento RAEE (www.cdcraee.it) (ex art.13 D.Lgs. 151/05) per “l’ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi, a garanzia di comuni, omogenee ed uniformi condizioni operative”. Il Centro
di Coordinamento, finanziato e gestito dai Sistemi Collettivi, è esso stesso un Consorzio non a scopo di lucro.
Il sistema di sanzioni previsto dal D.Lgs. 151/2005 punta a colpire e prevenire possibili infrazioni in tutti i principali aspetti operativi del sistema messo in atto dalla legge stessa.
Sistemi collettivi
Tra i principali Sistemi Collettivi dei produttori si ricordano: Ecodom, Ecolamp, Ecolight, Ecoped, Erp, ReMedia e Ridomus
Cronologia e scadenze della Legge
Il Decreto 151/05 prevedeva l’inizio operativo del nuovo sistema gestione dei RAEE 12 mesi dopo la data di entrata in vigore del decreto stesso, e quindi il 13 agosto 2006. La mancata emanazione di alcuni dei Decreti
Ministeriali attuativi previsti dal D.Lgs. n. 151 ha determinato una prima proroga al 31 dicembre 2006 (D.L. 173/06), cui ha fatto seguito un secondo slittamento al 30 giugno 2007 (D.L. 300/06).
Il 28 giugno 2007 il Consiglio dei Ministri con il Decreto Legge 81/2007 ha deliberato una terza proroga per l’emanazione dei provvedimenti attuativi entro e non oltre il 31 dicembre 2007.
Il 5 novembre 2007 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale n. 185 del 25 settembre 2007 relativo alle “Modalità di iscrizione e di funzionamento del Registro dei Produttori e del Centro di Coordinamento”. Il Decreto stabilisce gli organismi di gestione del nuovo sistema (Registro dei Produttori, il Centro di Coordinamento dei Sistemi Collettivi e il Comitato di Indirizzo, organismi base previsti dal Decreto Legislativo 151/2005 di recepimento della Direttiva europea in materia di riciclo di RAEE) stabilendo in via definitiva la data di inizio dell’operatività dei Sistemi Collettivi dei Produttori al 1 gennaio 2008. Dopo una prima fase transitoria, necessaria per il corretto passaggio di consegne tra gli Enti locali e i Sistemi Collettivi dei Produttori per la gestione dei rifiuti hi-tech, a partire dal mese di gennaio 2008 il nuovo sistema di gestione dei RAEE è diventato pienamente operativo.
ReMedia ha così iniziato, in rappresentanza dei propri associati, le attività di ritiro dei rifiuti elettrici ed elettronici presso i Centri di Raccolta comunali assegnati al Consorzio sull’intero territorio nazionale, garantendo non solo il
corretto adempimento degli obblighi di legge ma anche l’ottimizzazione delle risorse economiche e standard di eccellenza nel trattamento delle apparecchiature a fine vita.
Il D.L.208/08 ha ulteriormente rinviato l’entrata in vigore di parte del decreto “RAEE” al 31 dicembre 2009.
D.Lgs.151/05 e smi
ALLEGATO 1 A
(articolo 2, comma 1)
CATEGORIE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO
1. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
4. Apparecchiature di consumo
5. Apparecchiature di illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo
10. Distributori automatici
ALLEGATO 1 B
(articolo 2, comma 1)
ESEMPI DI PRODOTTI CHE DEVONO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE AI FINI DEL PRESENTE DECRETO E CHE RIENTRANO NELLE CATEGORIE DELL'ALLEGATO 1 A.
L'ELENCO E' ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO.
1. Grande elettrodomestici, (con esclusione di quelli fissi di grandi dimensioni)
1.1 Grandi apparecchi di refrigerazione.
1.2 Frigoriferi
1.3 Congelatori
1.4. Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti.
1.5 Lavatrici.
1.6 Asciugatrici.
1.7 Lavatrici.
1.8 Lavastoviglie.
1.8 Apparecchi per la cottura
1.9 Stufe elettriche.
1.10 Piastre riscaldanti elettriche
1.11 Forni a microonde
1.12 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti.
1.13 Apparecchi elettrici di riscaldamento.
1.14 Radiatori elettrici.
1.15 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani.
1.16 Ventilatori elettrici.
1.17 Apparecchi per il condizionamento come definiti dal decreto del Ministro delle attività produttive 2 gennaio 2003.
1.18 Altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria
2. Piccoli elettrodomestici. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 8, comma 1.
2.1 Aspirapolvere.
2.2 Scope meccaniche.
2.3 Altre apparecchiature per la pulizia.
2.4 Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessili.
2.5 Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti.
2.6 Tostapane.
2.7 Friggitrici.
2.8 Frullatori, macina caffé elettrici, altri apparecchi per la preparazione dei cibi e delle bevande utilizzati in cucina e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti.
2.9 Coltelli elettrici.
2.10 Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo.
2.11 Svegli, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo.
2.12 Bilance.
3. Apparecchiature informatiche per le comunicazioni. valutazione in peso ai fni della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 8, comma 1.
3.1 Trattamento dati centralizzato:
3.1.1 mainframe;
3.1.2 minicomputer;
3.1.3 stampanti.
3.2 Informatica individuale:
3.2.1 Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi).
3.2.2 Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi).
3.2.3 Notebook.
3.2.4 Agende elettroniche.
3.2.5 Stampanti.
3.2.6 Copiatrici.
3.2.7 Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche.
3.2.8 Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici.
3.2.9 Terminali e sistemi utenti.
3.2.10 Fax.
3.2.11 Telex.
3.2.12 Telefoni.
3.2.13 Telefoni pubblici a pagamento.
3.2.14 Telefoni senza filo.
3.2.15 Telefoni cellulari.
3.2.16 Segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione.
4. Apparecchiature di consumo. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 8, comma 1.
4.1 Apparecchi radio.
4.2 Apparecchi televisivi.
4.3 Videocamere
4.4 Videoregistratori.
4.4 registratori hi-fi.
4.6 Amplificatori audio.
4.7 Strumenti musicali.
4.8 Altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione.
5. Apparecchiature di illuminazione.
5.1 Apparecchi di illuminazione. valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 10, comma 1.
5.2 Tubi fluorescenti.
5.3 Sorgenti luminose fluorescenti compatte.
5.4 Sorgenti luminose a scarica ad alta intensità, comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici.
5.5 Sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione.
6. Utensili elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni).
6.1 Trapani.
6.2. Seghe.
6.3 Macchine per cucire.
6.4 Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno,metallo o altri materiali.
6.5 Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo.
6.6 Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo,
6.7 Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo.
6.8 Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio.
7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport,
7.1 Treni elettrici e auto giocattolo.
7.2 Consolle di videogiochi portatili.
7.3 Videogiochi.
7.4 Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.
7.5 Apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici.
7.6 Macchine a gettoni.
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati)
8.1 Apparecchi di radioterapia.
8.2 Apparecchi di cardiologia.
8.3 Apparecchi di dialisi.
8.4 ventilatori polmonari.
8.5 Apparecchi di medicina nucleare.
8.6 Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro.
8.7 Analizzatori.
8.8 Congelatori.
8.9 Altri apparecchi per diagnosticare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità.
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo.
9.1 Rivelatori di fumo.
9.2 Regolatori di calore.
9.3 Termostati
9.4 Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio.
9.5 Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali, ad esempio nei banchi di manovra.
10. Distributori automatici
10.1 Distributori automatici, incluse le macchine per la preparazione e l'erogazione automatica o semiautomatica di cibi e di bevande:
a) di bevande calde;
b) di bevande calde, fredde, bottiglie e lattine,
c) di prodotti solidi.
10.2 Distributori automatici di denaro contante.
10.3 Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto ad eccezione di quelli esclusivamente meccanici.