Introduzione
Il 18 luglio 2009 è entrato in vigore il Dm 13/5/09, che modifica il DM 8/4/08, recante la disciplina sui centri di raccolta (CdR) dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato. Il DM 8/4/08 ha fissato i requisiti tecnico-gestionali, amministrativi, e autorizzativi dei CdR comunali, mediante l’introduzione di un regime semplificato per le “ecopiazzole”, come previsto dall’art. 183 del D.Lgs. 152/06 e smi. Con il DM 8/4/08 si da' attuazione alla nuova definizione di “centro di raccolta” introdotta dal D. Lgs. 152 che, nell’art. 183 comma 1 lett cc, così recita: “area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee, conferiti dai detentori, per il trasporto agli impianti di recupero e smaltimento”.
In sostanza il decreto va a configurare come attività di “raccolta”, e non di “stoccaggio”, le attività qui effettuate, subordinandole a determinate condizioni e requisiti, disponendo che i gestori di tali centri fossero soggetti all’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali anziché all’obbligo di autorizzazione regionale o provinciale. Già la Corte Costituzionale nella sentenza del 5/3/09 n. 61 si era espressa ritenendo i centri di raccolta, o isole ecologiche, non assoggettati alle procedure autorizzative, di cui agli art. 208 e 216 del D. Lgs. 152/06 e smi, proprio perchè essi assicurano il raggruppamento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani, in frazioni merceologiche omogenee, ai fini della raccolta e del successivo avvio alle operazioni di recupero e smaltimento; quindi non vanno a costituire operazioni di smaltimento o di recupero, ai sensi degli alleg B e C della parte IV del medesimo decreto. Quanto definito dal DM del 8/4/08 è perfettamente in accordo con la normativa comunitaria (direttiva 2008/98/CE), che qualifica come “raccolta” il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare ed il deposito preliminare (di tipo temporaneo) ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento, distinguendola dalla “messa in riserva” o dal “deposito preliminare”. Qualora negli stessi Centri di raccolta si svolgano attività diverse dal raggruppamento differenziato per frazioni omogenee (ad es. disassemblaggio delle apparecchiature o delle componenti, vagliatura, macinazione), che comportino la modifica delle caratteristiche strutturali del rifiuto, i centri dovranno essere autorizzati in via ordinaria (ex art. 208) o semplificata (ex art. 214 e 216). Il DM prevede una specifica disciplina transitoria riguardo la salvaguardia dei CdR esistenti alla data di entrata in vigore del DM, operanti sulla base di disposizioni locali o regionali (art. 2 c. 7) o già autorizzati (c. 8). I criteri, le condizioni e le modalità per l’iscrizione dei gestori all’Albo, cat. 1, venivano definiti, inizialmente, dalla Delib. dell’Albo del 28/7/08, poi revocata ed infine sostituita dalla delibera del 20/7/09, in seguito alla modifica del DM 08/04/08. Quest’ultimo è stato revisionato ed integrato, e perché risultato non valido al momento della sua pubblicazione, per mancanza di parere preventivo della Corte dei Conti,e per inconformità giuridiche ed evidenti criticità . A differenza del DM 8/4/08 che demandava a Delibera dell’Albo i tempi di adeguamento alle disposizioni del decreto dei CdR privi di autorizzazione, con il DM 13/5/09 viene stabilito un tempo di adeguamento di 6 mesi dalla sua pubblicazione su Gazzetta Ufficiale, ossia entro il 18/1/010.
Le principali modifiche apportate dal nuovo DM
1 Conferimento dei rifiuti ai CdR
· ampliamento delle tipologie di rifiuti conferibili ai CdR. Aggiunta di nuove tipologie (dopo il p.to 32 dell’alleg. 1 par. 4.2) ed integrazione della voce 25 dell’alleg. 1 par. 4.2 .
· Ampliamento dei soggetti conferitori. E’ stata introdotta la possibilità di conferimento ai centri di raccolta, oltre che da parte di utenze domestiche e non domestiche, anche da parte del gestore del servizio pubblico dei rifiuti provenienti dal servizio svolto sul territorio (inspiegabilmente non considerati nel DM 8/4/09)
2 Regime amministrativo dei CdR
· Autorità competente. Viene specificato che la realizzazione o l’adeguamento dei CdR è eseguita in conformità con la normativa urbanistica ed edilizia vigente. Il comune competente ne da comunicazione sia alla regione che alla provincia. Chiarendo così il dubbio sollevato di quale fosse l’autorità competente all’approvazione dei progetti di adeguamento dei CdR ed in base a quale normativa.
· Termini di adeguamento.i CdR esistenti su base di disposizioni regionali o di enti locali continuano ad operare e si conformano alle disposizioni del decreto, così come modificato, entro 6 mesi dalla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del DM, ossia entro il 18/1/2010. Nessun rilascio di nuova approvazione è necessaria se gli impianti sono già conformi alle disposizioni tecnico-gestionali previste.
· Centri di raccolta autorizzati. L’art. 2 c. 8 del DM 08/04/08 viene soppresso dal DM del 13/5/09, perché suscettibile di errore lettura, escludendo la facoltà per l’interessato di rinnovare l’autorizzazione del centro secondo le procedure ordinarie (art. 208 e 210 del D. Lgs. 152 e smi). Tale possibilità si mantiene specialmente nel caso in cui non si possano o non si vogliono rispettare le prescrizioni del DM 8/4/08 e smi (es. caso di gestione di tipologie di rifiuti non previste, o caso di requisisti tecnico gestionali difformi). Il DM 08/4/08 e smi rappresenta un percorso agevolato da cui però è possibile discostarsi seguendo le norme ordinarie.
· Gestione CdR. Viene confermata la necessità di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali cat. 1. e questo coerentemente alla linea interpretativa , secondo la quale la conduzione di tali strutture viene fatta rientrare nella più generale attività di raccolta e trasporto, come fase integrante. Il comitato nazionale dell’Albo ha emanato la Delibera n. 2 del 20/7/09, relativa ai criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella cat. 1, per lo svolgimento delle attività di gestione dei CdR , di cui all’Art. 2 c. 5 del DM 8/4/08 e smi, confermando i contenuti della precedente Del. N. 2 del 29/7/08, Tale delibera si ricorda è stata revocata il 25/11/08, in attesa di revisione del DM 8/4/08, per la sopravvenuta dichiarazione di inefficacia del DM 8/4/08. La delibera contiene i requisiti minimi per l’iscrizione, le dotazioni minime degli addetti, le garanzie finanziarie in base alla classe di iscrizione.
3 Contabilizzazione e tracciabilità dei rifiuti in ingresso e in uscita dai CdR
Schede rifiuti. Il p.to 6.5 dell’alleg. 1 viene riformulato, prevedendo che le procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso riguardino le sole utenze non domestiche; di conseguenza viene sostituita la scheda dei rifiuti conferiti al CdR (alleg. 1a), che come detto dovrà essere compilato solo dalle utenze non domestiche, mentre per tutti i rifiuti in uscita verrà mantenuto l’alleg 1b. Per la contabilizzazione oltre ai bilanci di massa sono previsti i bilanci volumetrici, da redigere sulla base di stime in assenza di pesatura. Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, resta fermo l’obbligo di formulario per i rifiuti in uscita dal CdR e diretti all’impianto di trattamento (Circ. 4/8/98 sui formulari e registri, p.to 1, lett. n). L’obbligo per i conferimenti di rifiuti, da parte di utenze non domestiche, permane in attesa che venga definita la disciplina, che individuerà specifiche modalità semplificate per raccolta e trasporto dei CdR dei RAEE ritirati dai distributori. Per quanto riguarda la scheda in allegato 1a, la firma in calce alla scheda va apposta dall’addetto del Centro di Raccolta.
4 Durata del deposito
Il DM 13/5/09 estende da 2 a 3 mesi i tempi massimi delle operazioni di deposito, assimilandole di fatto ad un deposito temporaneo presso il luogo di produzione (art. 183, c. 1, let. m del D. Lgs. 152/06 e smi)
Limiti della normativa vigente sui CdR
· sovrapponibilità non perfetta tra l’elenco dei rifiuti ammessi al CdR ed i codici CER ordinariamente attribuiti dall’Albo Gestori per la categoria 1, alla quale viene ricondotta come già detto la gestione dei centri. La Circolare del Comitato Nazionale dell’Albo n. 7665 del 15/12/2000 indicava come possibili di autorizzazione, a seconda del tipo di attività richiesta, i seguenti capitoli, dell'elenco dei codici CER:
- tutto il capitolo 20
- tutto il capitolo 15 01, ad eccezione del 15 01 11* (codice non derivante dai codici 20 00 00 anteriori alla direttiva 9/4/2002
- del capitolo 18 solo il codice 18 01 03*
- del capitolo 16 i codici 16 02 05*, 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03*
· ingiustificata dilatazione dei criteri di accettazione, facendo posto anche ai rifiuti destinati di norma allo smaltimento, e a rifiuti non contemplati nei metodi standard per il calcolo della raccolta differenziata, e a che ad essa non concorrono, con incongruenza verso le finalità del decreto stesso.
· Il legislatore specifica puntualmente i codici CER per i quali è richiesto il conferimento solo da parte delle utenze domestiche. Qualora se ne deduce che, qualora non specificato, il conferimento può avvenire anche da utenze non domestiche. Per quanto riguarda il conferimento da parte di queste ultime, si precisa che il conferimento da parte di utenze non domestiche deve essere compatibile con i Regolamenti adottati dal Comune. Tra l’altro non si capisce come possa essere accettato, presso i centri di raccolta, il conferimento, ad es., di filtri olio, provenienti da una utenza non domestica (ad es. una autofficina), i quali sono rifiuti pericolosi e quindi non assimilabili ai rifiuti urbani ai sensi dell’art. 184, c. 2, lett. b) del D. Lgs. 152/06 e smi.
· In merito ai tempi di deposito, le attività poste in essere nei centri di raccolta, definite “depositi”, per loro natura, da un punto di vista tecnico, in nulla differiscono dalle operazioni di “messa a riserva” e di “deposito preliminare”, che rispondono alla disciplina ordinaria di gestione delle attività di recupero e smaltimento, senza però limiti quantitativi. Tali attività però, se effettuate nel CdR, assumono uno status giuridico completamente differente, essendo equiparate all’attività di raccolta e trasporto (cui manca una definizione precisa all’art. 183 del D. lgs. 152/06 e smi). e che è soggetta ad iscrizione e non autorizzazione. Il DM 13/5/09 estende da 2 a 3 mesi i tempi massimi delle operazioni di deposito, assimilandole di fatto ad un deposito temporaneo contiguo al luogo di produzione. Tale assimilazione è stata ritenuta inammissibile dalla Corte di cassazione (Cass. Pen. Sez. III, 8/2/08, n. 9103), ritenendo impossibile considerare le ecopiazzole alla stregua di un deposito temporaneo contiguo al luogo di produzione, poiché “l’intero territorio comunale non può rientrare nel concetto di luogo di produzione dei rifiuti….”
· difficile anche la verifica da parte degli organi di controllo sui tempi di deposito a causa di un sistema valido di tracciabilità.
Contenuti del DM 8/4/08 e smi
Art. 1 Campo di applicazione
Art. 2 I centri di raccolta devono essere realizzati o adeguati conformemente alle regole urbanistiche ed approvazioni ed iscrizioni
Allegato 1 Requisiti tecnico gestionali relativi al centro di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati:
Ubicazione del centro di raccolta, Requisiti del centro di raccolta, Struttura del centro, Modalità di conferimento e tipologie di rifiuti conferibili al centro di raccolta, Modalità di deposito dei rifiuti nel centro di raccolta, Modalità di gestione e presidi del centro di raccolta, Durata del deposito
tipologie di rifiuti conferibili al centro di raccolta (sono sottolineate le modifiche introdotte dal Dm 13/5/09)
Potranno essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti:
1. imballaggi in carta e cartone (codice Cer 15 01 01)
2. imballaggi in plastica (codice Cer 15 01 02)
3. imballaggi in legno (codice Cer 15 01 03)
4. imballaggi in metallo (codice Cer 15 01 04)
5. imballaggi in materiali misti (Cer 15 01 06)
6. imballaggi in vetro (codice Cer 15 01 07)
7. contenitori T/FC (codice Cer 15 01 10* e 15 01 11*)
8. rifiuti di carta e cartone (codice Cer 20 01 01)
9. rifiuti in vetro (codice Cer 20 01 02)
10. frazione organica umida (codice Cer 20 01 08 e 20 03 02)
11. abiti e prodotti tessili (codice Cer 20 01 10 e 20 01 11)
12. solventi (codice Cer 20 01 13*)
13. acidi (codice Cer 20 01 14*)
14. sostanze alcaline (codice Cer 20 01 15*)
15. prodotti fotochimici (20 01 17*)
16. pesticidi (Cer 20 01 19*)
17. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice Cer 20 01 21)
18. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice Cer 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36)
19. oli e grassi commestibili (codice Cer 20 01 25)
20. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice Cer 20 01 26*)
21. vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice Cer 20 01 27* e 20 01 28)
22. detergenti contenenti sostanze pericolose (codice Cer 20 01 29*)
23. detergenti diversi da quelli al punto precedente (codice Cer 20 01 30)
24. farmaci (codice Cer 20 01 31* e 20 01 32)
25. batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (provenienti da utenze domestiche) (codice Cer 20 01 33*)
26. rifiuti legnosi (codice Cer 20 01 37* e 20 01 38)
27. rifiuti plastici (codice Cer 20 01 39)
28. rifiuti metallici (codice Cer 20 01 40)
29. sfalci e potature (codice Cer 20 02 01)
30. ingombranti (codice Cer 20 03 07)
31. cartucce toner esaurite (20 03 99)
32. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.
Il DM 13/5/09 modifica il precedente aggiungendo le seguenti tipologie:
33. toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17*(provenienti da utenze domestiche) (codice Cer 08 03 18)
34. imballaggi in materiali compositi (codice Cer 15 01 05)
35. imballaggi in materia tessile (codice Cer 15 01 09)
36. pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) (codice CEr 16.01.03)
37. filtri olio (codice Cer 16 01 07*)
38. componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche) (codice Cer 16 02 16)
39. gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico) (codice Cer 16 05 04* codice Cer 16 05 05)
40. miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice Cer 17 01 07)
41. rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*(solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice Cer 17 09 04)