D. Lgs. 152/06 "Testo Unico Ambientale”
L'entrata in vigore del DLgs 152/06, da' il via ad una radicale trasformazione della normativa nazionale sulla tutela dell'ambiente.
Di fatto, il DLgs 152/2006 riscrive le regole su valutazione di impatto ambientale, difesa del suolo, tutela delle acque, gestione dei rifiuti, inquinamento atmosferico e risarcimento dei danni ambientali, abrogando la maggior parte dei previgenti provvedimenti a tutela dell’ambiente.
La parte IV del suddetto Decreto, riguardante la gestione dei rifiuti, introduce delle modifiche in tema di rifiuti, a quanto dettato, nella fattispecie dal D. Lgs. 22/97 (Decreto Ronchi). Una novità è senz'altro rappresentata dall'introduzione di criteri di priorità nella gestione dei rifiuti: infatti viene stabilito più chiaramente il rapporto gerarchico che antepone il riutilizzo ed il riciclo rispetto l’uso dei rifiuti come fonte di energia.
Ad oggi il Testo Unico ha visto delle revisioni, di cui l'ultima con il Correttivo D. Lgs. 04/08. Per evitare giusta confusione, d'ora in poi, si farà riferimento alle modifiche ad oggi introdotte dal Correttivo 04/08, di cui le principali sono:
· reintroduzione della definizione di materie, sostanze e prodotti secondari
· modifica alla definizione di sottoprodotto, di raccolta differenziata, di deposito temporaneo
· introduzione della definizione di centro di raccolta
· scarti delle attività siderurgiche e metallurgiche sottoposte al regime dei rifiuti
· riattribuzione delle funzioni amministrative alle province su programmazione e procedure semplificate
· modifica della disposizione sull’assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani
· Introduzione di semplificazioni amministrative relative ai produttori e ai distributori per la raccolta e trasporto dei RAEE e per i centri di raccolta
· reintroduzione MUD per i produttori di rifiuti speciali
· registri vidimati dalle Camere di commercio
· affidamento della gestione integrata dei rifiuti urbani tramite gara
· iscrizione tramite comunicazione all’Albo per il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi e di propri rifiuti pericolosi <30 l o Kg/d senza prestazione garanzie finanziarie a condizione che il trasporto sia parte integrante della attività che ha prodotto il rifiuto.Diritto annuale 50€
· Cdr e Cdr-Q classificati come rifiuto speciale
Il nuovo Testo Unico Ambientale (così come corretto dal D. Lgs. 04/08) introduce così la possibilità, in determinati casi, di non classificare come rifiuti le Materie prime secondarie ed i Sottoprodotti.
Le Materie prime secondarie (art.181 bis) possono essere escluse dalla normativa dei rifiuti nel caso in cui siano prodotte da attività di riutilizzo riciclo e recupero dei rifiuti dei rifiuti (sottoposte a trattamento), abbiano una provenienza, destinazione, modalità di recupero e caratteristiche merceologiche coerenti con i criteri individuati da appositi D.M.ed infine abbiano valore economico. Fino ad emanazione di nuovi decreti specifici si applicano i DM 5/2/98, DM 186/06 e la circolare Min.Ambiente 28 /6/99 (che disciplina le mps fin dall’origine, quindi non sottoposte a trattamento).
I sottoprodotti (art.183 c.1 lett. p) possono essere esclusi dalla normativa dei rifiuti nel caso in cui siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; il loro impiego sia certo e integrale, sin dalla fase della produzione, e avvenga direttamente nel processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale tali da garantire che il loro impiego non dia luogo a emissioni e impatti ambientali diversi da quelli autorizzati per l’impianto dove sono destinati a essere utilizzati;non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti suddetti; abbiano un valore economico di mercato.
Importanti alla luce del D. lgs. 152/06 e sue successive revisioni sono le definizioni di centro di raccolta e deposito temporaneo
Il Centro di raccolta (art. 183, comma 1, lett cc) nella nuova definizione prevede un'area presidiata ed allestita per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee, conferiti dai detentori, per il trasporto agli impianti di recupero e smaltimento. La disciplina dei centri di raccolta è definita ad oggi con DM 8/4/98 così come modificato dal DM 13/5/09.
Il Deposito temporaneo (art. 183, comma 1, lett. m), presso il luogo di produzione, così come modificato dal Correttivo 04/08 al D. Lgs. 152/06, prevede la reintroduzione delle due modalità di gestione dei rifiuti in deposito, alternative tra di loro:
- criterio temporale (cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità )
- criterio quantitativo (al raggiungimento di 10 mc per rifiuti pericolosi o 20 mc per rifiuti non pericolosi e non più di un anno)
Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti, deve rispettare le norme su imballaggio e etichettatura, in previsione di un D.M. sulle modalità di gestione per alcune categorie di rifiuto.
Altre importanti novità introdotte dal D. Lgs. 152/06 e smi riguardano le Autorizzazioni agli impianti di Gestione rifiuti.
Autorizzazioni
PRIMA il D. Lgs. 22/97 distingueva tra:
autorizzazione alla costruzione dell’impianto (art. 27)
autorizzazione alla gestione dell’impianto (art. 28)
le due richieste autorizzative potevano essere facoltativamente presentate insieme
ORA l’art. 208 prevede una Autorizzazione Unica sia per la realizzazione, sia per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. Il D. Lgs. 152/06 non si limita a fondere gli art. 27 e 28 del D. Lgs. 22/07, ma introduce alcune novità:
Domanda e allegati devono essere inviati alla Conferenza dei Servizi almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione;
Possibilità di chiedere integrazioni, ma per una volta sola;
Per le aree sottoposte a vincolo il Ronchi prevedeva il rilascio di un nulla osta da parte del Ministero dei Beni Culturali; il 152/06, invece, inserisce il parere del Ministero all’interno del procedimento autorizzativo, parere ad oggi non più vincolante (art. 146 del D. Lgs. 42/04);
Qualora la decisione venga presa a maggioranza, la delibera deve tenere conto dei pareri dei dissenzienti;
Le garanzie finanziarie dovranno essere prestate solo all’avvio dell’impianto e saranno ridotte del 50% per le imprese certificate EMAS o ISO 14001;
Entro 150 giorni dalla presentazione della domanda dovrà essere concessa o negata l’autorizzazione,
La durata dell’autorizzazione raddoppia rispetto al Ronchi: 10 anni;
Imprese certificate EMAS o ISO 14001: rinnovo autorizzazione con autocertificazione
Le prescrizioni dell’autorizzazione potranno essere modificate anche prima della scadenza in condizioni particolari;
Procedimenti in corso: l’art. 208 si applica agli impianti che all’entrata in vigore del 152 avevano già avviato il procedimento autorizzativo; eccezion fatta per gli impianti i quali che avevano completato l’iter della V:I:A: per i quali continua invece ad applicarsi il D. lgs. 22/07.
Casi particolari: qualora l’impianto sia già esistente e deve essere richiesta la sola autorizzazione alla gestione, la procedura è dettata dall’art. 210 (che ricalca l’art. 28 del Ronchi)
Novità introdotte anche in relazione all'Albo, ai registri di carico e scarico, formulari e MUD
Albo Nazionale Gestori rifiuti
Il 152 e successive modifiche istituisce l’Albo Nazionale Gestori Ambientali, che assume nuove funzioni ed una nuova fisionomia (art. 212):
il comma 8 (riscritto per intero dal correttivo 04/08) esonera le imprese che trasportano rifiuti propri non pericolosi o rifiuti pericolosi in quantità inferiore a 30 kg o 30 litri giorno. Tali imprese sono iscritte in una apposita sezione dell'Albo;
Con il correttivo 4/08 vengono soppresse le sezioni speciali dell'Albo, dedicate alle imprese che effettuano operazioni di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, ai soggetti firmatari degli accordi di programma, alle imprese che effettuano attività di smaltimento dei rifiuti non pericolosi, nel luogo di produzione degli stessi, alle imprese che svolgono attività di recupero dei rifiuti, precedentemente istituite dalla prima emanazione del D.Lgs. 152/06.
Formulari e Registri
Nel D. Lgs. 152/06 Registri e Formulari sono regolamentati da:
- art. 190 Registri
- art. 193 Formulari
Le sanzioni previste dal Ronchi non cambiano con il D. Lgs. 152/06.
Registri di carico e scarico
Riguardo i soggetti tenuti all'obbligo del registro, il 152, così come corretto dal D.Lgs. 04/08:
- elimina gli imprenditori agricoli, di cui all'art. 2135 del codice civile, e con volume di affari non superiore a 8.000 euro, per i rifiuti pericolosi
- reintroduce i piccoli imprenditori artigiani di cui all'art. 2083 del codice civile, con numero di dipendenti uguali o inferiori a 3
- mantiene l'esclusione per i consorzi ma viene introdotta la clausola del possesso di evidenze documentali con funzione di registro
-inserisce il produttore di rifiuti da manutenzione ordinaria della rete fognaria e derivanti da impianti di trattamento
I Registri sono numerati e vidimati dalle Camere di Commercio territorialmente competenti
Per i gestori di rottami ferrosi e non ferrosi l'obbligo di tenuta del Registro si ritengono adempiuti anche qualora siano utilizzati i Registri IVA di acquisto e vendita ex DPR633/72 e smi
Viene allungato il termine entro cui fare le annotazioni sul Registro da 7 a 10 giorni per il produttore/detentore, il trasportatore ed i commercianti ed intermediari; da 24 ore a 2 giorni lavorativi per il recuperatore/smaltitore.
Formulari
PRIMA
Il Decreto Ronchi specificava che il formulario non sostituiva i documenti previsti dalla normativa ADR, dal Reg. CEE 259/93, dall'alleg. F del DM 392/96, e la scheda per i fanghi di depurazione prevista dal D. Lgs. 99/92
ORA
Il D.Lgs. 152 specifica che il formulario sostituisce tutti gli altri documenti, eccetto quello previsto dalla normativa ADR, per il quale deve essere opportunamente integrato nella parte riservata alle annotazioni.
Riguardo i soggetti tenuti alla compilazione del formulario, il 152 così come modificato dal Correttivo 04/08:
- introduce l'esenzione dalla compilazione del formulario per i rifiuti di origine animale (Reg. CEE 1774/02) e per i rifiuti da estero o per l'estero (sostituzione con documento di trasporto)
-mantiene l'esclusione per il trasporto in conto proprio occasionale e saltuario di rifiuti non pericolosi in quantità inferiori o uguali a 30 kg/lt.die
-reintroduce l'obbligo del formulario per il trasporto in conto proprio occasionale e saltuario di rifiuti pericolosi in quantità inferiori o uguali a 30 kg/lt.die
- introduce l'obbligo del formulario per il trasporto dei fanghi di depurazione.
La vidimazione avviene non solo presso le Camere di Commercio territorialmente competenti (come previsto dal Ronchi), ma anche presso gli Uffici delle Entrate o gli uffici Regionali o Provinciali
MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale)
Riguardo i soggetti tenuti alla compilazione annuale del MUD, il 152 così come modificato dal Correttivo 04/08 (art. 189):
- esonera le imprese che raccolgono e trasportano I propri rifiuti non pericolosi -
-esonera le imprese e gli produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con meno di 10 dipendenti
-mantiene l'esclusione per gli imprenditori agricoli, di cui all'art. 2135 del codice Civile, con un volume d'affari annuo non superiore ad 8000 euro
- mantiene l'esclusione per le imprese e gli Enti produttori di rifiuti non pericolosi (non compresi nell'art. 189 c.3 let.c, d, g)
- conferma che se I rifiuti pericolosi sono consegnati al Servizio pubblico con convenzione, il MUD viene demandato al gestore per la quantità conferita, ma stranamente non per I rifiuti non pericolosi
Tutti gli altri soggetti sono tenuti a presentare tale comunicazione entro il 30 aprile, dell'anno successivo a cui si riferiscono I dati, alla Camera di commercio competente per territorio.
Riportiamo in tabella il resoconto delle norme abrogate ad oggi dal D. Lgs. 152 in tema di rifiuti.
Materia
Collocazione nel DLgs 152/06 Norme abrogate Data dell'abrogazione
Rifiuti Parte IV (art. da 177 a 266) Art. 103, c. 3, 4 e 5 (secondo periodo) del DLgs 285/92 A partire dal 29 aprile 2006 – 152/06
Art. 5, c, 1 DPR 8 agosto 1994 A partire dal 29 aprile 2006 – 152/06
DLgs 5 febbraio 1997, n. 22
(Decreto Ronchi) A partire dal 29 aprile 2006 – 152/06
Provvedimenti attuativi: secondo parte IV
Articolo 14 del Dl 138/2002 A partire dal 29 aprile 2006 – 152/06
Articolo 9, comma 2bis della legge 342/2000 A partire dal 29 aprile 2006 – 152/06
Articolo 19 del Dlgs 504/1992 A partire dal 29 aprile 2006- 152/06
Dlgs 95/1992: articoli
4 (competenze statali),
5 (autorizzazioni),
8 (registro degli oli usati),
12 (accessi e ispezioni),
14 (sanzioni) e
15 (disposizioni finali) A partire dal 29 aprile 2006 – 152/06
Restano valide ai fini della gestione degli oli usati, fino al conseguimento o diniego di quelle richieste ai sensi del DLgs e per un periodo comunque non superiore ad un triennio dalla sua entrata in vigore, tutte le autorizzazioni concesse
Legge 93/2001: articolo 19 A partire dal 29 aprile 2006 – 152/06
DM 471/1999 Il Dm non viene espressamente abrogato dal DLgs 152/2006.
Tuttavia, alla luce della disciplina dettata dagli articoli 239-253 e dei cinque allegati al titolo V dello stesso, si ritiene che il provvedimento sia abrogato.
Di seguito inoltre riportiamo le norme ancora valide che saranno abrogate dalla data di entrata in vogore dei provvedimenti attuativi del D.Lgs. 152/06, (articolo 264, comma 1, lettera i)
DM 5 febbraio 1998; DM 148/1998; DM 3501998;DM 15 luglio 1998; DM 3701998; DM 141/1998; DM 145/1998; DM 124/2000; DM 309/2000; DM 161/2002; DM 248/2004; DM 203/2003; DM 27/12/2003; DM 406/1998; DM 4/8/1999; DM 219/2000; DM 5/2/2004; DM 5/4/2004; DM 5/7/2005; DM 269/2005